REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 3.
Procedure per la formazione del bilancio.
1. In sede di predisposizione di bilancio annuale l’entità delle entrate e delle spese, sia negli importi complessivi che in quelli dei principali aggregati, nonché i rapporti e le relazioni tra le diverse entità, devono uniformarsi alle prescrizioni ed ai vincoli anche quantitativi eventualmente fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale in relazione agli obiettivi programmatici della Regione.
2. Le previsioni di entrata e segnatamente le entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull’evoluzione del gettito. Le ipotesi di evoluzione adottate dovranno essere specificate in apposita nota illustrativa.
3. A prescindere dalla tipologia di spesa, le proposte di stanziamento dovranno tenere conto di alcuni fattori di carattere generale, quali:
a) effettiva spendibilità delle risorse;
b) strategicità programmatica delle nuove linee di intervento;
c) cantierabilità degli investimenti.
4. Quanto contenuto nel bilancio di previsione deve essere strettamente collegato a quanto previsto in sede di programmazione: deve sussistere una relazione tra le categorie della programmazione e quelle conseguenti del bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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