REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 5.
Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
1. I prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie sono effettuati con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.
2. Le richieste di prelevamento dal fondo sono predisposte, nell’ambito delle dotazioni assegnate, dal direttore generale competente per materia, che illustra nel dettaglio l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi predeterminati per nuove e/o maggiori esigenze o per fatti sopravvenuti.
3. Le richieste di prelevamento dal fondo devono pervenire al dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria entro il 25 novembre di ciascun anno al fine di predisporre il decreto entro il termine ultimo del 30 novembre.
4. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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