REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 1
Regolamento di contabilità della Giunta regionale
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1
Art. 5.
Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
1. I prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie sono effettuati con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.
2. Le richieste di prelevamento dal fondo sono predisposte, nell’ambito delle dotazioni assegnate, dal direttore generale competente per materia, che illustra nel dettaglio l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi predeterminati per nuove e/o maggiori esigenze o per fatti sopravvenuti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia