REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 8.
Reiscrizione dei fondi statali e della UE.
1. La reiscrizione delle spese di cui all’art. 50 della legge regionale di contabilità e dell’art. 3, comma 6 della L.R. 1/98 , viene effettuata con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno. Il decreto è allegato al rendiconto dell’esercizio in cui è stato adottato.
2. Per le spese relative alla realizzazione di programmi comunitari, la reiscrizione è estesa alle economie realizzate sugli impegni assunti negli esercizi finanziari precedenti e imputati ai capitoli di cofinanziamento della UE, dello Stato e della Regione, nonché alle economie realizzate sugli impegni relativi ai fondi per l’ulteriore finanziamento di programmi comunitari; le economie possono essere reiscritte nella competenza dell’esercizio finanziario in corso.
3. A seguito delle reiscrizioni, lo stanziamento della spesa dovrà riportare una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso a entrate accertate negli esercizi precedenti.
4. Delle reiscrizioni si tiene conto in sede di determinazione delle risultanze finali nel rendiconto generale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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