REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 10.
Garanzie prestate dalla Regione.
1. La concessione delle garanzie regionali viene effettuata con decreto del dirigente competente per materia e l’atto deve contenere il nominativo del beneficiario, l’ammontare coperto, la scadenza, ed il limite autorizzativo di riferimento.
2. Il dirigente della struttura competente per materia cura la registrazione dei dati contenuti nei decreti di concessione, al fine dell’aggiornamento annuale dell’allegato al bilancio di previsione, di cui all’art. 51, comma 5, della legge regionale di contabilità. A tal fine, l’atto di cui al comma 1 deve essere trasmesso all’unità organizzativa competente in materia di Bilancio e Ragioneria.
3. Nel caso di pagamento da parte della Regione delle somme garantite, il dirigente competente per materia deve porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero delle somme erogate, ed accerta con apposito decreto le relative somme al capitolo d’entrata appositamente istituito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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