REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 1
Regolamento di contabilità della Giunta regionale
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1
Art. 11.
Accertamento.
1. L’accertamento dell’entrata è disposto con decreto del dirigente della struttura competente per materia.
2. L’accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate provenienti da contributi ed assegnazioni dello Stato e della UE, sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti;
b) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruolo o a seguito di altre forme stabilite per legge;
c) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l’ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell’esercizio di competenza;
3. Per le entrate concernenti i capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l’accertamento consente l’assunzione dell’impegno o l’effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.
4. Il decreto di accertamento di cui al comma 1 e la relativa documentazione sono trasmessi alla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia