REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 23.
Gestione delle annualità.
1. Gli impegni sugli stanziamenti per contributi in annualità devono essere assunti entro il termine dell’esercizio in corso.
2. Gli impegni assunti e per i quali non si siano verificati i corrispondenti pagamenti in quanto nel corso dell’esercizio non si è perfezionata la relativa obbligazione, sono trasferiti d’ufficio, a cura della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, alla competenza dell’esercizio successivo.
3. Gli eventuali oneri per quote di annualità pregresse non pagate nell’anno cui si riferiscono e per i quali si sia conseguentemente proceduto all’applicazione del precedente comma 2, sono iscritti nel bilancio dell’anno successivo in appositi capitoli di spesa, la cui dotazione finanziaria è determinata dal bilancio stesso.
4. A partire dal bilancio del terzo anno successivo a quello del primo stanziamento, nel caso non vi abbia provveduto la legge di assestamento del bilancio precedente, lo stanziamento per contributi in annualitàè iscritto in un importo pari alle sole quote già impegnate.
5. Con il decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, di cui al precedente art. 8, comma 1, annualmente si provvede altresì alla iscrizione in un apposito fondo di una somma pari alle economie realizzatesi sui capitoli di spesa per contributi in annualità finanziati con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica.
6. Le somme necessarie al finanziamento degli oneri per quote di annualità vincolate pregresse non pagate nell’anno cui si riferiscono o per spese in annualità vincolate per le quali non vi sia il corrispondente stanziamento nello stato di previsione delle entrate, sono imputate ai pertinenti capitoli di competenza; alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, con provvedimento del dirigente competente in materia di Bilancio e Ragioneria, mediante prelevamento delle somme occorrenti dal fondo di cui al precedente quinto comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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