REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 1
Regolamento di contabilità della Giunta regionale
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1
Art. 44.
1. L’Economo assicura la rigorosa osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle stabilite dalle leggi vigenti in materia.
2. L’Economo ha la responsabilità diretta del servizio di cassa economale e dei valori allo stesso posti in carico. Nella sua qualità di agente contabile è personalmente responsabile dei beni, delle somme ricevute in anticipazione o comunque riscosse e della regolarità dei pagamenti eseguiti sino a che non abbia ottenuto regolare discarico.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni l’economo è sottoposto alla responsabilità civile, penale e amministrativa, secondo le norme vigenti. L’economo è tenuto altresì all’osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari.
4. Ciascun soggetto coinvolto nell’utilizzo dei fondi economali risponde della correttezza della gestione in relazione a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare:
a) l’economo è tenuto a verificare, ai fini dell’ottenimento del discarico, che:
i. la spesa sostenuta rientri nella tipologia ammessa dall’art. 38 e rispetti i limiti massimi ivi previsti;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia