REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 1

Regolamento di contabilità della Giunta regionale

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1

Art. 53.
Istruttoria rendiconti.
1. In attuazione dell’articolo 79 della legge regionale di contabilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce, gli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, presentano alla Giunta regionale il rendiconto.
2. La struttura regionale competente in materia, esaminato l’atto ed acquisito il parere della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria in merito alla regolarità tecnico contabile ed alla conformità con le risultanze del bilancio regionale, formula le eventuali osservazioni e le trasmette all’ente il quale è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della nota di sospensione a fornire le opportune controdeduzioni.
3. Espletato l’iter istruttorio la struttura competente per materia predispone gli atti da sottoporre alla Giunta regionale al fine della trasmissione al Consiglio per la definitiva approvazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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