REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 2
Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2
Art. 2.
Contenuto del registro.
1. Nel Registro devono essere indicati:
a) la data dell’atto costitutivo;
e) la durata (se stabilita dallo
statuto o dall’atto costitutivo);
f) la sede della persona giuridica;
g) cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
2. Nel Registro devono altresì essere iscritte:
a) le modifiche dell’atto costitutivo e dello
statuto;
b) il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie;
c) la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
d) le deliberazioni di scioglimento;
e) i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione;
f) cognome e nome dei liquidatori;
g) ogni altro atto o fatto la cui iscrizione sia espressamente prevista da norme di legge o regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
Cariche ricoperte nella legislatura corrente
Cariche ricoperte in altre legislature
Gruppi politici di cui ha fatto parte