REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 2
Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2
Art. 5.
Altre iscrizioni.
1. Le iscrizioni di cui al comma 2 dell’art. 2, esclusa quella di cui alla lettera a), avvengono in tempo reale ad opera dell’ufficio competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia