REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 2

Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2

Art. 9.
Estinzione della persona giuridica.
1. Il Presidente, con proprio decreto, accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall’art. 27 del codice civile e provvede che la dichiarazione di estinzione venga immediatamente iscritta nel registro e comunicata agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all’art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Il Presidente del Tribunale, chiusa la procedura di liquidazione, dà immediata comunicazione alla Regione per la conseguente cancellazione dell’ente dal Registro delle persone giuridiche.
3. I provvedimenti di devoluzione dei beni residuali, ai sensi degli artt. 31 e 32 del codice civile, sono adottati dalla Giunta regionale. su proposta congiunta del Presidente e dell’Assessore competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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