REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 2

Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2

Art. 10.
Attività di controllo e vigilanza sulle fondazioni.(1)
1. I provvedimenti relativi alle funzioni di controllo e vigilanza sulle fondazioni ai sensi degli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente e dell’Assessore competente.
2. Le modalità e i termini per l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente saranno individuate con apposito regolamento.
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 6, comma 3, lett. b) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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