REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 2
Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2
Art. 10.
1. I provvedimenti relativi alle funzioni di controllo e vigilanza sulle fondazioni ai sensi degli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente e dell’Assessore competente.
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 6, comma 3, lett. b) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia