REGOLAMENTO REGIONALE
10 febbraio 2004
, N. 1
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)
(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito ERP) ai sensi del comma 41, lettera m), dell’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).
1bis. L’edilizia residenziale pubblica è da considerarsi servizio di interesse economico generale e si rivolge alle famiglie in disagio familiare, abitativo ed economico, per il periodo di permanenza del disagio stesso. (2)
2. Sono considerati alloggi di ERP, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalità sociali proprie dell’ERP, relative ai soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione e la permanenza di cui ai successivi articoli e all’allegato 1.
3. Ai fini del presente regolamento gli alloggi di ERP si distinguono in:
4. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento, gli alloggi:
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, purché non realizzati da enti pubblici e già utilizzati per le finalità dell’ERP;
5. L’assegnazione e la gestione degli alloggi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 17 e 18, alla legge 15 febbraio 1980, n. 25, alla legge 25 marzo 1982, n. 94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e alla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono disciplinate dalle disposizioni previste dalle leggi medesime. Il comune, assicurate le speciali finalità delle leggi n. 25/80, n. 94/82, n. 118/85 e n. 899/86, può procedere all’assegnazione e, su richiesta dell’inquilino, alla gestione dei relativi alloggi con le disposizioni di cui al presente regolamento.(3)
5bis. Il bando per l’assegnazione, la graduatoria e la gestione degli alloggi di cui al comma 3, lettera b), per i quali si applica il canone moderato dell’articolo 32, possono essere disciplinati dalla convenzione stipulata tra il comune e i soggetti attuatori degli interventi, nel rispetto delle competenze proprie del comune in materia di assegnazione e di quanto previsto agli articoli 2, 3, 4, 8, 10 e all’allegato 1. (4)
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia