REGOLAMENTO REGIONALE
10 febbraio 2004
, N. 1
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)
(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1
Art. 8.
Requisiti soggettivi.
1. Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio di ERP o diventare assegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio ERP sia riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;(13)
b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:
b2) lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel comune stesso;
c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di ERP, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
f) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare non superiori a quanto indicato nell’allegato 1, parte III, punti 6, lettera a) e 7; sono ammessi ai bandi anche i richiedenti che presentino un ISEE-erp superiore a tale limite, purchè l’Indicatore di Situazione Economica (ISE-erp) non sia superiore alla soglia ivi stabilita; (14)
g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero. È da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure: (15)
superficie convenzionale in mq | |||
superficie utile | superficie accessoria | superficie totale | componenti nucleo familiare |
45 | 9 | 54 | 1 – 2 |
60 | 12 | 72 | 3 – 4 |
75 | 15 | 90 | 5 – 6 |
95 | 19 | 114 | 7 o più |
h) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni e abbia pagato tutte le somme dovute all’ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi, valutate previo parere della commissione di cui al successivo art. 14, c. 5;(16)
2. I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.
2 bis. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini del rispetto del requisito previsto alla lettera g) del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di go¬dimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.(17)
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia