REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 11.
Graduatoria comunale.
1. Il comune, mediante il sistema informatico regionale, provvede:
a) al caricamento dei dati della domanda;
b) alla ricezione in tempo reale dell’ISBARC/R attribuito alla domanda, sia nel caso di assunzione dei valori regionali, sia nel caso dell’adozione di valori comunali integrativi;
c) alla chiusura del bando e alla formazione dell’elenco dei concorrenti, secondo l’ordine dei valori dell’ISBARC/R.
2. All’atto della domanda il comune, mediante il sistema informatico regionale, rilascia al concorrente copia della domanda con l’ISBARC/R conseguito. Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento agli enti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare. Eventuali modifiche dell’ISBARC/R, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dall’ente che ha ricevuto la domanda. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando.
3. Il comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) , forma la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione. Avverso la graduatoria dopo la sua pubblicazione, è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione, in tale procedimento il comune tiene conto dell’invalidità civile per la quale il procedimento amministrativo di riconoscimento risulta avviato prima della scadenza del bando. L’utilizzo della graduatoria è sospeso per la quota di alloggi necessaria a salvaguardare l’interesse dei ricorrenti e in ogni caso per un periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo; trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.(22)
4. La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata in base ai nuovi bandi di cui al precedente articolo 6, da parte del responsabile del procedimento. La graduatoria pubblicata deve riportare l’ISBARC/R conseguito dai concorrenti.(23)
5. Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo il sesto aggiornamento semestrale o terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di presentazione della domanda. L’eventuale conferma deve avvenire durante l’ultimo semestre di validità della domanda.
6. I richiedenti già inseriti nella graduatoria possono presentare al comune domanda di aggiornamento dell’ISBARC/R qualora, prima dell’assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l’attribuzione. Le domande rinnovate durante il loro periodo di validità decadono automaticamente dopo il sesto aggiornamento semestrale o il terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di rinnovo della domanda. (24)
7. Il comune può assegnare, secondo l’ordine dell’ISBARC/R conseguito, quota parte degli alloggi che si rendono disponibili, anche per tipologia e dimensioni, a specifiche categorie di concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva, previa comunicazione per via informatica alla Regione; tale quota non può superare il 30% della disponibilità annua; i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono presentare alla Regione richiesta di autorizzazione per incrementare tale quota.(25)
8. Le specifiche categorie di concorrenti sono:
a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole, che alla data di chiusura del bando avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile o abbia nel proprio nucleo familiare un componente di età superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presenti minori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successiva lettera d); (26)
b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero la cui costituzione avvenga prima della consegna dell’alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale d’invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%;
e) eventuali profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio, secondo la legislazione statale in materia;
e bis) altre di particolare e documentata rilevanza sociale, previa autorizzazione della Giunta regionale. (27)
9. Il comune, qualora per l’assegnazione di un alloggio di ERP abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell’alloggio o mancanza di servizi igienici interni, ha l’obbligo di intervenire, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell’assegnazione dell’alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla "condizione abitativa impropria", il comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
23. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
24. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. j), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
26. La lettera è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lett. k), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
27. La lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. l), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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