REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 28.
Verifica dei risultati.
1. I comuni, anche ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, redigono annualmente e trasmettono per via informatica alla Regione, un rapporto pubblico sull’andamento delle assegnazioni, ivi comprese quelle in deroga di cui agli articoli 14, 15 e 23, comma 6, dei provvedimenti estintivi delle stesse e dei cambi di alloggio.
2. Le ALER trasmettono annualmente alla Regione e ai comuni interessati un rapporto sull’andamento del servizio dell’ERP.
3. La Giunta regionale, unitamente alla presentazione del PRERP, presenta al Consiglio regionale un rapporto complessivo sull’andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione dell’ERP, con particolare riguardo ad assegnazioni, decadenze, occupazioni senza titolo e mobilità interna al patrimonio.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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