REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 32.
Disposizioni temporanee e di prima applicazione in materia di canone moderato.
1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento per la determinazione dei canoni, a norma dell’articolo 3, comma 41, lettera n), della L.R. 1/2000, per gli alloggi di cui alle misure di intervento del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004, nonché 2006-2008, limitatamente ai Programmi Regionali per l’ERS e a quanto indicato nei Programmi annuali di attuazione, nonché ai Contratti di Quartiere II, si applica un canone di locazione denominato "canone moderato", nei casi in cui tali alloggi siano inseriti nella tipologia di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b). (101)
2. Il canone moderato è determinato in relazione al corrispettivo di locazione, di cui alla tabella 1 dell’allegato 1, parte V, per la superficie complessiva dell’alloggio al fine di coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione e i costi di gestione comprensivi della manutenzione straordinaria ed è differenziato in funzione delle caratteristiche degli alloggi stessi.
3. La Giunta regionale, tenuto conto delle variazioni delle capacità economiche intervenute nella Regione, può aggiornare i limiti di accesso e di permanenza nell’ERP, previsti dal presente regolamento e dall’allegato 1, parti III, IV e V.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
101. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. jj), del r.r. 27 marzo 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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