Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 , n. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo

(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3

Art. 6
(Contemporanea presentazione di domanda)
1. I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.
2. Nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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