Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 , n. 3

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo

(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3

Art. 7
(Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso)
1. Tutte le spese d'istruttoria inerenti e conseguenti al rilascio del provvedimento d'assenso sono a carico del richiedente e sono determinate dal consorzio di bonifica.
2. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e degli eventuali danni arrecati al patrimonio del consorzio. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori.
3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto in caso di opere insistenti su canali di proprietà privata non consortile.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone annuo, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT. In caso di versamento di tutti i canoni in un'unica soluzione non si procederà all'aggiornamento.
5. Il canone è dovuto:
a) per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio del provvedimento d'assenso;
b) in caso di rinuncia, ove la stessa non pervenga al consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del consorzio.
6. I consorzi di bonifica destinano i proventi derivanti dal rilascio degli atti d'assenso per la realizzazione delle opere idrauliche realizzate sul reticolo di bonifica.
7. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga alle modalità previste nell'esecuzione dei lavori, il consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste, addebitando le relative spese al titolare del provvedimento d'assenso.
8. In caso di inadempienza relativa agli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il consorzio pronuncia la decadenza del provvedimento, fatta salva ogni azione da parte del consorzio per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.
9. Il richiedente ha l'obbligo di:
a) comunicare al consorzio l'inizio e la fine dei lavori;
b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del consorzio i lavori ed eseguirli in conformità agli elaborati tecnici approvati dal consorzio;
c) concordare eventuali varianti ai lavori con il consorzio;
d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal consorzio.
10. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati.
11. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta decadenza del provvedimento e la perdita del deposito cauzionale.
12. Ai dipendenti ed agli incaricati del consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
13. Il rilascio del provvedimento d'assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.
14. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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