Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. Il presente regolamento definisce le modalità di attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati.
2. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente dei siti inquinati, oggetto di procedura sostitutiva da parte del comune agli adempimenti in capo al responsabile dell'inquinamento e, ove quest'ultimo non sia individuabile o non provveda, al soggetto proprietario incolpevole, il presente regolamento disciplina le procedure applicative per incentivare l'iniziativa di soggetti ai quali affidare l'attuazione degli interventi di bonifica e di riqualificazione delle aree inquinate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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