Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 4
(Bonifica e valorizzazione urbanistica)
1. Per favorire l'iniziativa dei soggetti privati, di cui al comma 2 dell'art. 21 della l.r. 26/2003, interessati alla realizzazione degli interventi di bonifica e di riqualificazione territoriale, il comune adotta le procedure indicate nei successivi articoli.
2. Per garantire l'economicità del procedimento amministrativo, nel caso in cui le aree da bonificare non presentino caratteristiche necessarie alla loro valorizzazione, il comune redige apposita dichiarazione e procede alla bonifica d'ufficio ai sensi del comma 8 dell'art. 21 della l.r. 26/2003.
3. In applicazione del comma 3 dell'art. 21 della l.r. 26/2003, il comune procede all'approvazione di un progetto di bonifica e di una proposta di riqualificazione delle aree interessate secondo le linee di indirizzo indicate dal piano di governo del territorio e al suo affidamento secondo le modalità stabilite dalla legge; in particolare, sono applicabili le procedure previste dall'art. 53, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE', previa approvazione del progetto preliminare di bonifica di cui all'art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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