Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 6
(Procedura ad evidenza pubblica)
1. Il comune procede ad esperire la procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 21, comma 2, della l.r. 26/2003, per l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di bonifica, secondo le norme previste dal d.lgs. 163/2006.
2. I documenti relativi alla procedura ad evidenza pubblica, oltre agli elementi previsti dalle leggi in materia, devono indicare:
a) gli obiettivi di bonifica, sviluppo, miglioramento e recupero dell'area, indicando i limiti e le condizioni per favorire la sostenibilità ambientale ed economica dell'intervento;
b) i criteri d'intervento per la residenza, per le attività produttive, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale;
c) gli ambiti di trasformazione, definendone, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli indici urbanistico-edilizi;
d) gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione;
e) le spese ed i costi a carico dell'affidatario, ovvero i costi d'esproprio e le spese sostenute per la redazione delle fasi progettuali individuate dal presente regolamento e per l'esecuzione della caratterizzazione dell'area;
f) la tempistica per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, in considerazione dei tempi per l'esame, da parte degli stessi, della documentazione disponibile presso l'amministrazione comunale, relativa alla caratterizzazione del sito, all'analisi di rischio, al progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e al progetto di riqualificazione urbanistica; i tempi per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica devono essere congrui con l'eventuale necessità di integrazioni di indagini, da parte dei soggetti interessati, ai fini di disporre di dati sito-specifici per la redazione dell'analisi di rischio conforme alla nuova proposta di riqualificazione del sito.
3. Per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, i soggetti interessati devono presentare un progetto definitivo di bonifica, avente i contenuti del progetto operativo previsto dal d.lgs. 152/2006, ed un progetto di riqualificazione urbanistica avente le caratteristiche del piano attuativo e del piano integrato di intervento secondo quanto indicato dalla procedura ad evidenza pubblica, con i contenuti individuati dalla Giunta comunale o, in alternativa, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con deliberazione del 9 luglio 1999, n. VI/44161 (Adempimenti previsti dall'art. 7, comma 3, della l.r. 12 aprile 1999, n. 9 'Disciplina dei programmi integrati di intervento' - Approvazione circolare esplicativa).
4. Il progetto definitivo deve contenere:
a) l'analisi di rischio relativo all'assetto urbanistico proposto per il sito;
b) la stima del valore di esproprio definita quantificando il valore di mercato dell'area stessa, ottenuta valorizzando le caratteristiche urbanistiche dell'area e deducendo i costi complessivi di bonifica, comprensivi delle spese di caratterizzazione, dell'analisi del rischio, di progettazione operativa e degli interventi di bonifica.
5. Il progetto definitivo operativo può prevedere la realizzazione di interventi di bonifica per lotti esecutivi; in tal caso, il soggetto affidatario deve presentare un progetto definitivo operativo globale di bonifica, che contempli la presentazione di una progettazione definitiva di dettaglio per lotti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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