Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 8
(Intervento pubblico)
1. In caso di esperimento infruttuoso della procedura di cui al comma 2 dell'art. 21 della l.r. 26/2003, il comune realizza d'ufficio gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, eventualmente avvalendosi dei finanziamenti regionali di cui all'art. 9.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche alle aree da bonificare prive delle caratteristiche necessarie alla loro valorizzazione, a seguito della dichiarazione, da parte del comune, di cui all'art. 4, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi