Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 9
(Oggetto e misura del finanziamento regionale)
1. Ai fini di concorrere all'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate, la Regione può concedere, alle condizioni di cui all'art. 10 e per gli interventi di cui al presente articolo, contributi a favore dei comuni che provvedono d'ufficio a realizzare le operazioni previste dall'art. 242 del d.lgs. 152/2006.
2. Sono oggetto di finanziamento, in presenza delle condizioni di cui all'art. 250 del d.lgs. 152/2006:
a) gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente alle condizioni di cui all'art. 12, comma 5;
b) gli interventi di monitoraggio post-analisi di rischio, alle condizioni di cui all'art. 12, comma 6;
c) gli interventi di caratterizzazione dell'area, alle condizioni di cui all'art. 12, comma 7, e le indagini preliminari propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione;
d) la progettazione degli interventi, redatta nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'art. 242 del d.lgs. 152/2006, comprensiva del piano di monitoraggio post-bonifica, alle condizioni di cui all'art. 12, comma 8.
3. Sono, altresì, oggetto di finanziamento gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza secondo le condizioni di cui all'art. 12, comma 9.
4. Sono ammesse a finanziamento le spese omnicomprensive relative al patrocinio legale, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, nella misura massima dell’80 per cento delle spese sostenute dai comuni che abbiano provveduto all’iscrizione a privilegio speciale immobiliare degli interventi di cui all’articolo 253 del d.lgs. 152/2006, ad esclusione delle spese relative al patrocinio legale che siano già state oggetto di finanziamento regionale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale ‹Modifica dell’articolo 9 del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.(1)
5. Il finanziamento è concesso nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1 del r.r. 20 luglio 2016, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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