Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 11
(Programmazione finanziaria)
1. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica oggetto di finanziamento, in coerenza con la disponibilità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento.
2. Nella programmazione economico-finanziaria la Regione assume come prioritaria l'assegnazione di contributi per il completamento degli interventi e delle attività di cui all'art. 9, comma 2, già iniziate ed individuate nella programmazione finanziario-contabile relativa ai precedenti esercizi finanziari.
3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 9, comma 2, sia prevista in più anni, la programmazione economico-finanziaria è approvata dalla Giunta regionale sulla base delle previsioni dei fabbisogni di cassa di cui all'art. 13.
4. La concessione dei finanziamenti per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di monitoraggio del sito post-bonifica, di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) e d), e di messa in sicurezza d'emergenza, di cui all'art. 9, comma 3, è subordinata alla capacità di bilancio sul pertinente capitolo, in considerazione del numero delle istanze pervenute e della loro quantificazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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