Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 12
(Istanza e documentazione amministrativa)
1. L'istanza per ottenere il finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'art. 9, comma 2, è indirizzata alla competente Direzione Generale della Giunta regionale e deve indicare la motivazione della richiesta di finanziamento, l'importo da ammettere a finanziamento comprensivo di IVA, nonché le ragioni dell'impossibilità per il comune di fare fronte, con propri fondi, alle spese necessarie.
2. In caso di istanza non completa della documentazione amministrativa e progettuale richiesta, la Regione chiede al comune l'integrazione della documentazione, indicando il termine entro il quale l'integrazione deve avvenire, a pena di decadenza.
3. Gli uffici regionali possono, in fase istruttoria, richiedere all'amministrazione comunale ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione integrativi in relazione all'ammissibilità a finanziamento dell'istanza pervenuta.
4. L'istanza di finanziamento deve essere corredata:
a) dall'ordinanza di cui all'art. 2, comma 1;
b) dalla dichiarazione del comune attestante l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà ad eseguire gli interventi da parte del proprietario incolpevole dell'area;
c) dall'atto di impegno, redatto dal comune, a procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'illecito e del proprietario dell'area in virtù del privilegio speciale immobiliare.
5. L'istanza di finanziamento relativa agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, cui all'art. 9, comma 2, lettera a), deve essere, altresì, corredata, oltre che dal progetto di cui all'art. 13, comma 1, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del comune attestante l'infruttuoso esperimento della procedura di cui all'art. 21, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003, in caso di realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, ovvero relazione motivata riportante l'impossibilità di dar seguito alla procedura ad evidenza pubblica per garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi ed il congruo utile d'impresa;
b) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito;
c) provvedimento di approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito.
6. L'istanza di finanziamento per gli interventi di monitoraggio post-analisi di rischio, di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), deve essere corredata, oltre che dal progetto di cui all'art. 13, comma 1, dalla seguente documentazione:
a) provvedimento di approvazione del documento di analisi di rischio del sito;
b) provvedimento di approvazione del piano di monitoraggio del sito;
c) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito.
7. L'istanza di finanziamento per gli interventi di caratterizzazione dell'area e delle indagini preliminari propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), deve essere corredata, oltre che dal progetto di cui all'art. 13, comma 1, dalla seguente documentazione:
a) atto di approvazione del piano di caratterizzazione e autorizzazione degli interventi previsti;
b) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito.
8. L'istanza di finanziamento per la progettazione degli interventi, redatta nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e comprensiva del piano di monitoraggio post-bonifica, di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), deve essere corredata, oltre che dal progetto di cui all'art. 13, comma 1, dalla seguente documentazione:
a) atto di approvazione del documento progettuale e l'autorizzazione degli interventi previsti;
b) determina comunale di incarico del progettista;
c) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito.
9. L'istanza per l'ammissione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 9, comma 3, indirizzata alla competente Direzione Generale della Giunta regionale, deve indicare, oltre alla documentazione di cui al comma 4, l'importo delle spese per la messa in sicurezza d'emergenza e l'impossibilità per il comune di sostenere le relative spese.
10. La documentazione di cui al comma 9 non sostituisce né modifica quanto disposto dall'art. 242 del d.lgs. 152/2006, alla cui ottemperanza è comunque tenuto il comune intervenuto in sostituzione del soggetto obbligato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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