Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 13
(Documentazione progettuale)
1. Per l'ammissione al finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'art. 9, comma 2, l'istanza di finanziamento deve essere, altresì, corredata dagli elaborati progettuali redatti in conformità alle disposizioni dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006.
2. Il piano di caratterizzazione, il piano di monitoraggio del sito e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente del sito, presentati a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione del relativo intervento, devono essere corredati dal quadro economico di spesa dettagliato nelle singole voci e redatti con la previsione dei fabbisogni di cassa occorrenti previsti dal programma temporale degli interventi.
3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi comporti una attività pluriennale, le previsioni dei fabbisogni di cassa devono essere riferite e distinte per ogni esercizio finanziario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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