Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 14
(Spese non ammesse a finanziamento)
1. Non sono ammesse a finanziamento:
a) le spese relative a rimozione, avvio a recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, effettuate ai fini dell'accertamento del superamento o del pericolo concreto e attuale di superamento delle CSC di cui all'Allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006;
b) le spese relative alle attività di riqualificazione e recupero paesaggistico del sito che non interagiscono con le opere di salvaguardia e di tutela dello stato qualitativo delle matrici ambientali, come definito dagli obiettivi di bonifica approvati nel progetto definitivo;
c) le spese non direttamente connesse alle attività di cui all'art. 9;
d) le spese relative all'indizione e all'aggiudicazione dell'appalto in capo al comune committente dell'intervento di bonifica;
e) gli onorari spettanti a terzi per ricorsi legati alle procedure di affidamento dei lavori o anche servizi;
f) le spese relative a pareri legali in merito a controversie derivanti dalle determinazioni assunte per l'appalto e per l'esecuzione del contratto;
g) le spese per le procedure a evidenza pubblica di cui all'art. 21 della l.r. 26/2003.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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