Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 15
(Modalità di erogazione dei finanziamenti)
1. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione di quanto disposto all'art. 9, comma 2, sono assunti, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, dal dirigente dell'unità organizzativa regionale competente, secondo la programmazione economico-finanziaria deliberata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11.
2. L'erogazione delle somme impegnate per l'esecuzione degli interventi è disposta secondo le procedure di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione', sulla base della presentazione della documentazione probatoria circa la necessità dell'utilizzo della quota assegnata, così come indicata nel programma degli interventi presentato per l'assunzione dell'impegno di spesa.
3. A tal fine, il comune presenta apposito rendiconto, producendo la documentazione probatoria, costituita da:
a) per i lavori:
1. stato di avanzamento lavori;
2. determina comunale di assunzione di impegno;
3. certificato di pagamento;
4. fattura;
b) per le spese diverse:
1. determina comunale di incarico;
2. certificato di pagamento;
3. fattura a parcella.
4. La trasmissione della documentazione per l'erogazione delle spese relative alla prima quota del fabbisogno di cassa deve essere accompagnata dalla documentazione relativa all'appalto lavori o anche servizi esperito costituita da contratto, assegnazione lavori e certificato di inizio lavori.
5. In caso di espletamento dell'appalto dei lavori o anche servizi comportante una revisione del quadro economico ovvero del progetto esecutivo, lo stesso deve essere trasmesso alla Regione, unitamente ai nuovi fabbisogni di cassa occorrenti, previsti dal nuovo cronoprogramma temporale degli interventi.
6. Nel caso di interventi che prevedono un finanziamento pluriennale, i ritardi alla realizzazione o anche avanzamento degli stessi, così come riportati nel cronoprogramma degli interventi, può comportare una modifica degli importi oggetto di impegno riferiti al singolo esercizio finanziario, in relazione alla disponibilità di bilancio.
7. Ai fini dell'erogazione del contributo impegnato per le attività di progettazione degli interventi l'amministrazione comunale trasmette:
a) copia della fattura emessa dal progettista incaricato;
b) determina di assunzione di impegno di spesa.
8. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza sono assunti dal dirigente dell'unità organizzativa regionale competente, contestualmente all'erogazione del contributo richiesto, sulla base di quanto disposto dall'art. 12, comma 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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