Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 16
(Azione di rivalsa e azioni risarcitorie)
1. Il comune beneficiario del finanziamento deve restituire le somme erogate con il finanziamento.
2. Il comune beneficiario del finanziamento è esonerato dall'obbligo di restituzione delle somme erogate per il tutto o la parte in relazione alla quale il responsabile dell'ufficio comunale competente dichiari, sotto la propria responsabilità, che tali somme non sono recuperabili.
3. Nella dichiarazione di cui al c omma 2 sono individuate le procedure mobiliari e immobiliari intraprese per il recupero.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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