Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(BURL n. 25, suppl. del 19 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-06-15;2

Art. 18
(Interventi di bonifica con il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione)
1. Il documento di analisi di rischio di cui all'art. 242, comma 4, del d.lgs. 152/2006, non deve essere presentato, qualora il soggetto obbligato, interessato o affidatario persegua il raggiungimento delle CSC di cui all'Allegato 5 della parte IV del d.lgs. 152/2006, per la specifica destinazione d'uso.
2. Il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente del sito deve prevedere, in tal caso, il raggiungimento delle CSC quale obiettivo di bonifica del sito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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