Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 24
(Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi)
1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 23, l'autovettura adibita al servizio taxi deve:
a) essere dotata di tassametro omologato e rispondente alle normative vigenti, collocato all'interno dell'autovettura, fissato alla plancia in posizione centrale e comunque mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo. La visibilità del tassametro non può essere limitata in nessun modo;
b) essere del colore stabilito dalla vigente normativa;
c) portare sul tetto apposito segnale luminoso con la dicitura 'TAXI' che deve essere posizionato obbligatoriamente durante lo svolgimento del servizio, applicato direttamente alla carrozzeria e collocato nella parte anteriore del tetto della vettura. Il segnale luminoso deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. La Giunta regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e tenendo conto delle indicazioni seguenti, può definire la tipologia, le dimensioni minime e massime e le modalità di esposizione del segnale luminoso TAXI:
c.1 il dispositivo deve essere omologato secondo le disposizioni tecniche vigenti in materia;
c.2 durante lo svolgimento del servizio, il segnale deve indicare alternativamente lo stato del taxi in posizione di LIBERO (con la scritta accesa) o OCCUPATO (con la scritta spenta), rilevando lo stato di servizio del veicolo direttamente dalla corrispondente posizione del tassametro installato sullo stesso. A tale scopo, il collegamento tra il tassametro ed il segnale luminoso non può essere in alcun modo interrotto;
c.3 il segnale può essere provvisto di indicatori supplementari, di colori differenti, finalizzati ad evidenziare sia lo stato LIBERO/OCCUPATO sia la tariffa o lo stato tariffario in uso;
c.4 il segnale può essere applicato in modo inamovibile o asportabile (con placca magnetica). Nella prima ipotesi deve essere in posizione centrale, nella seconda in posizione laterale perpendicolare al posto guida;
d) disporre sulle portiere laterali, al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di una fascia identificativa del Comune, di tipo conforme a quello depositato presso l'ufficio comunale competente e di uno stemma identificativo del servizio nel bacino, di tipo conforme a quello definito dal Comune, d'intesa con i competenti uffici regionali;
e) disporre di due targhe adesive inamovibili, riportanti il numero della licenza e l'indicazione del Comune, fornite dai Comuni a spese del titolare della licenza. Le targhe ed il loro posizionamento devono essere sempre mantenuti in stato di perfetta visibilità e leggibilità e comunque rispettare il posizionamento dei dispositivi passivi di sicurezza interni;(10)
f) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza da esporre in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
g) essere dotata della vetrofania di attestazione di conformità tariffaria, in cui sono altresì indicate le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, da apporre sul lato destro del finestrino passeggero, secondo il modello definito dalla Giunta regionale;
h) essere munita di due contrassegni del turno, che devono essere interamente leggibili dall'esterno, realizzati in modo identico per tutti i comuni, sia per le informazioni contenute, sia per le relative caratteristiche di dimensionamento e posizionamento, secondo il modello definito dalla Giunta regionale. In caso di doppio conducente per turno integrativo, i contrassegni dovranno contenere le foto dei conducenti;
i) essere dotata di pianale ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile;
j) avere, ai due lati del sedile posteriore, apposite maniglie di sostegno per i passeggeri;
k) avere le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copriruote, pneumatici, ghiere dei proiettori, cornici dei vetri sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale dell'autovettura omologato secondo le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. La vettura che non rispetti tutte le caratteristiche di cui al c. 1 non può svolgere il servizio.
NOTE:
10. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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