Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 39
(Taxi fuori servizio)
1. Le auto pubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:
a) non siano in turno, oppure sia scaduto il termine del turno di servizio;
b) l'autovettura sia guasta oppure quando il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c) il conducente abbia un malore;
d) il titolare sospende il servizio ai sensi dell'art. 21;
e) vengano ritirati durante il turno i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente regolamento per l'espletamento del servizio;
f) il conducente goda delle ferie o del riposo settimanale.
2. Le auto pubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta 'Fuori Servizio'.
3. Quando l'auto pubblica è fuori servizio non può effettuare corse.
4. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base del parametro iniziale del costo chilometrico commisurato al percorso ancora da compiere. In caso di contestazione, l'utente è tenuto a versare in ogni caso al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del Comune, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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