Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
Art. 44
(Divieti per i conducenti di taxi in servizio)
1. E' vietato ai conducenti di autoveicoli in servizio:
b) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di questi ultimi. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la fattispecie dell'uso collettivo del taxi di cui all'art. 5;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
f) chiedere somme maggiori o non conformi a quelle autorizzate, salvo rivalsa nei confronti di persone che avessero cagionato danni alle autovetture;
h) consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone non autorizzate anche se munite di patente idonea;
i) applicare sia dentro sia fuori dall'autovettura contrassegni e/o adesivi che non siano attinenti al servizio, ad eccezione di quanto disciplinato all'art. 26;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia