Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 44
(Divieti per i conducenti di taxi in servizio)
1. E' vietato ai conducenti di autoveicoli in servizio:
a) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
b) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di questi ultimi. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la fattispecie dell'uso collettivo del taxi di cui all'art. 5;
c) tenere sull'autovettura persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
e) consumare cibo durante la corsa;
f) chiedere somme maggiori o non conformi a quelle autorizzate, salvo rivalsa nei confronti di persone che avessero cagionato danni alle autovetture;
g) togliere oppure occultare il tassametro e i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
h) consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone non autorizzate anche se munite di patente idonea;
i) applicare sia dentro sia fuori dall'autovettura contrassegni e/o adesivi che non siano attinenti al servizio, ad eccezione di quanto disciplinato all'art. 26;
j) adibire l'autovettura alla vendita od esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso diverso da quello da piazza, anche se a scopo di beneficenza;
k) indossare canottiere, pantaloni corti, ciabatte o tute da ginnastica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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