Regolamento Regionale
8 aprile 2014
, n. 2
Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2
Art. 45
(Modalità di acquisizione del servizio)
1. L'acquisizione del servizio e, conseguentemente, l'inizio della corsa da parte delle autovetture in turno deve avvenire mediante:
a) richiesta diretta avanzata all'auto pubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
b) richiesta diretta all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa;
c) richiesta telefonica, o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, verso gli apparati o sistemi installati presso i posteggi taxi, nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall'art. 1, c. 1, e dall'art. 2 della legge 21/92;
d) richiesta verso Centrali Radiotaxi o altri Organismi economici di lavoro e di servizi o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, purché operanti nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall'art. 1, c. 1, e dall'art. 2, legge 21/92.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia