Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 23
(Tariffe dei servizi di granturismo)
(Art. 43, comma 1, lettera c), della Legge)
(Art. 43, comma 1, lettera c), della Legge)
1. Le tariffe dei servizi di granturismo sono stabilite autonomamente dal gestore con obbligo di comunicazione all'Ente Competente e con obbligo di adeguata informazione alla clientela.
2. La Giunta regionale e gli Enti Competenti, nell'ambito dei servizi di propria competenza, possono concordare con i gestori dei servizi di cui al comma 1 interventi di natura tariffaria che comportino l'applicazione di STIR, limitatamente a ben individuati servizi, relazioni, periodi, titoli di viaggio, condizioni di trasporto, purché tali interventi non compromettano l'equilibrio economico della gestione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia