Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 29
(Tessere di riconoscimento)
(Art. 44, comma 4, lettera d), della Legge)
(Art. 44, comma 4, lettera d), della Legge)
1. I titoli di viaggio STIR in abbonamento possono essere accompagnati o ricaricati su tessere personali di riconoscimento o altri supporti; in presenza di sistemi di bigliettazione elettronica le tessere, anche impersonali, possono essere previste anche per titoli occasionali.
2. Tutti i supporti emessi devono essere compatibili con gli standard di bigliettazione elettronica definiti dalla Giunta regionale anche in ambiti non ancora serviti da sistemi elettronici all'atto dell'emissione.
3. Indipendentemente da quale operatore effettui l'emissione, tutte le tessere di riconoscimento sono valide per accompagnare o ricaricare tutti i titoli di viaggio di STIR. Gli operatori definiscono modalità di scambio dei dati minimi essenziali dei clienti ai fini di garantire l'accesso al sistema; l'operatore che effettua l'emissione è responsabile per la raccolta del consenso al trattamento dei dati.
4. Il layout delle tessere è unico a livello regionale ed è approvato dalla Giunta regionale; tale layout prevede uno spazio apposito per la personalizzazione con logo dell'operatore che effettua l'emissione e dell'Agenzia e/o STIBM corrispondente.
5. Le tessere prepagate a scalare devono permettere l'applicazione automatica al cliente della tariffa più conveniente in base all'utilizzo effettuato.
6. Nelle more della emissione delle tessere di cui al comma 1, il mancato possesso delle stesse non determina in nessun caso l'impossibilità di acquistare il titolo di viaggio desiderato, né limitazioni all'accesso ai servizi di trasporto pubblico utilizzabili con il titolo acquistato.
7. La Giunta regionale può definire appositi layout in accompagnamento ai titoli di viaggio in relazione alle condizioni tariffarie minime di cui all'art. 27 e alle agevolazioni di cui all' art. 28 o per altre iniziative valide sul territorio regionale; la Giunta regionale può altresì definire le condizioni di emissione delle tessere di cui al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia