Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 36
(Avvio di STIR)
(Art. 44, comma 4, lettera l), della Legge)
1. L'attuazione di STIR, in ciascun Bacino, è prevista in due fasi principali disciplinate dalla presente Parte, così articolate:
a) implementazione dello STIBM ai servizi di competenza delle Agenzie, in conformità alla disciplina di cui all'art. 37, a seguito:
i. dell'espletamento da parte delle Agenzie, ai sensi ai sensi dell'art. 22 della Legge, delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale successive all'entrata in vigore del presente regolamento;

oppure
ii. del raggiungimento di accordi con i gestori dei servizi di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) e le relative controparti contrattuali, che prevedano l'applicazione degli STIBM approvati dalle Agenzie in relazione ai contratti vigenti;
b) estensione dello STIBM ai servizi ferroviari, in conformità alla disciplina di cui all'art. 38, a seguito:
i. dell'espletamento da parte della Regione, ai sensi dell'art. 33 della Legge, delle procedure di affidamento dei servizi ferroviari successive all'entrata in vigore del presente regolamento;

oppure
ii. del raggiungimento di accordi con gli attuali Affidatari dei servizi di cui all'art. 5, comma 7, lettera c), che prevedano l'applicazione degli STIBM in relazione ai contratti vigenti.
2. Il periodo transitorio disciplinato dalla presente Parte si conclude, per ciascun Bacino di Mobilità, al completamento delle due fasi di cui al comma 1.
3. La Regione e gli Enti Regolatori inseriscono nei contratti relativi ai servizi di competenza stipulati a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento le condizioni tariffarie minime di cui all'art. 27. Per i contratti vigenti, fatto salvo quanto già recepito con riferimento alle condizioni tariffarie minime di cui all'art. 42, comma 1, lettera e), Regione ed Enti Regolatori possono concordare l'inserimento delle condizioni tariffarie minime di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), fra gli obiettivi di qualità e quantità di cui all'art. 26, comma 3.
4. Fino alla scadenza dei contratti vigenti all'entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione le disposizioni:
a) di cui all'art. 29, salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 dello stesso articolo;
b) di cui all'art. 30, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere b) e c) dello stesso articolo.
5. Fino all'avvio degli STIBM e di STIL, la Regione, gli Enti Regolatori e gli altri Enti Competenti applicano i sistemi tariffari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non possono modificarne strutture, titoli di viaggio, rapporti di convenienza e modelli, al di fuori di quanto previsto per l'implementazione del modello regionale di integrazione tariffaria disciplinato dal presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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