Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 34
(Revoca della concessione e indennizzo)
1. Le concessioni sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del demanio o per altre ragioni di pubblico interesse.
2. Nelle concessioni che hanno dato luogo alla realizzazione di infrastrutture stabili l'autorità demaniale o portuale è tenuta a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere fiscalmente documentato quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
3. Nei casi diversi da quello di cui al comma 2, l'indennizzo dovuto al concessionario è parametrato al solo danno emergente, comprovato dalla produzione di ricevute o fatture o da altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo danno subito.
4. Nel caso di revoca parziale si fa luogo esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al ridimensionamento della concessione, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione dandone comunicazione alla autorità demaniale o portuale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca parziale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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