Regolamento Regionale 5 agosto 2016 , n. 7

Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(1)

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-08-05;7

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo' i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le strutture ricettive non alberghiere di seguito indicate:
a) ostelli per la gioventù;
b) case e appartamenti per vacanze;
c) foresterie lombarde;
d) locande;
e) bed & breakfast;
f) rifugi alpinistici ed escursionistici.
1 bis. Sono, altresì, definiti, in attuazione di quanto previsto al comma 3 bis dell’articolo 37 della l.r. 27/2015, i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche, ivi incluse le locazioni brevi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) aventi finalità turistica.(2)
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 30 luglio 2025, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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