Regolamento Regionale 5 agosto 2016 , n. 7

Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(1)

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-08-05;7

NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 30 luglio 2025, n. 6. Torna al richiamo nota
13. Gli allegati sono stati modificati, a seguito di quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, con deliberazione della Giunta regionale n. X/6812 del 30 giugno 2017. Vedi testo coordinato pubblicato sul BURL dell'8 luglio 2017, n. 27 s.o.
Gli allegati F e G sono stati successivamente modificati dall'art. 14, comma 2, lett. b) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15 e dall'art. 14, comma 2, lett. c) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. L'allegato G bis è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del r.r. 30 luglio 2025, n. 6 Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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