Regolamento Regionale
4 agosto 2017
, n. 4
Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4
Art. 21
(Subentro nell'assegnazione)
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 28, comma 5 bis, il diritto al subentro nell'assegnazione può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici:(57)
a) componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione, che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso,
b) coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso;(58)
b bis) i componenti del nucleo familiare, sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso dell’assegnatario.(59)
1 bis. Il requisito della continuità nella convivenza, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, non è richiesto se il decesso dell’assegnatario è avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l’assegnatario ha trasferito la residenza.(60)
2. In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal tribunale, con accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile, con accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita oppure sia stato attribuito dal giudice. In carenza di pronuncia giudiziale, al richiedente subentra il coniuge se tra i due si sia così convenuto. In carenza di accordo tra i coniugi, subentra il coniuge che risulta abitare stabilmente nell'unità abitativa. In caso di cessazione della convivenza di fatto è data priorità al convivente affidatario dei figli minori; in mancanza di figli minori e di accordo tra i conviventi, subentra il convivente che risulta abitare stabilmente nell’unità abitativa.(61)
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 76/2016.
4. In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine: coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto superstite, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela e affinità, presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.(62)
4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, a coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica subentrano nell’assegnazione le altre persone conviventi secondo quanto previsto nel presente articolo.(63)
5. L'ente proprietario procede all'autorizzazione o al diniego del subentro, previa verifica dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici e delle condizioni di cui al presente articolo. In caso di autorizzazione al subentro, il nuovo assegnatario ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell'ente proprietario o gestore. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e deve riportare l'indicazione del termine per il rilascio dell'unità abitativa, che non può essere superiore a sei mesi. Avverso il diniego è ammessa, entro trenta giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di riesame all'ente proprietario che si esprime nei successivi trenta giorni. In caso di rigetto della richiesta di riesame, l'ente proprietario fissa il termine per il rilascio dell'unità abitativa, che non può essere superiore a sei mesi.
6. In caso di decesso dell'assegnatario, e in mancanza di componenti il nucleo familiare coabitanti, l'ente proprietario provvede all'immediato reintegro nel possesso dell'unità abitativa e alla messa in custodia dei beni mobili presenti, previa redazione di apposito inventario alla presenza di pubblico ufficiale, dandone comunicazione a eventuali eredi.
NOTE:
59. La lettera è stata aggiunta dall'art. 33, comma 2, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 e successivamente sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. b) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia