Regolamento Regionale
13 ottobre 2017
, n. 6
Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006
(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-10-13;6
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) attività di rappresentanza di interessi: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche in via telematica, richieste di incontri, nonché ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione della decisione pubblica;
b) rappresentante di interessi: il soggetto al quale è stato conferito l'incarico di rappresentare presso i decisori pubblici, i portatori di interessi;
c) portatori di interessi: soggetti, organizzazioni, enti, società, associazioni, fondazioni e comitati, che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a);
d) decisori pubblici: Presidente e Assessori della Giunta regionale, sottosegretari regionali, consiglieri regionali, dirigenti della Giunta e degli enti di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono ai processi decisionali pubblici. Non sono considerati decisori pubblici i dipendenti di ruolo della Giunta regionale e degli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento con qualifica non dirigenziale;
e) processi decisionali pubblici: tutte le attività relative alla formazione, esame ed approvazione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza regionale svolte nella sede della Giunta regionale o degli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia