Regolamento Regionale 13 ottobre 2017 , n. 6

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006

(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-10-13;6

Art. 3
(Elenco dei rappresentanti di interessi)
1. E' istituito l'Elenco dei rappresentanti di interessi presso la competente Struttura della Giunta regionale (di seguito, Struttura), individuata con decreto del Segretario generale.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi presso la Giunta regionale o presso gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento e che hanno provveduto ad accreditarsi secondo la procedura di cui all'articolo 4.
3. L'elenco è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Giunta regionale ed è liberamente accessibile.
4. L'Elenco contiene:
a) nome, cognome, domicilio professionale del rappresentante di interessi ovvero, in caso di soggetto giuridico diverso da una persona fisica, denominazione e sede, nonché nome, cognome e domicilio professionale delle persone fisiche che svolgono l'attività di rappresentanza;
b) i dati identificativi del portatore di interessi per conto del quale è svolta l'attività;
c) gli interessi rappresentati e i potenziali destinatari dell'attività svolta;
d) il numero e la data di inizio e di scadenza dell'accreditamento;
e) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
f) gli estremi di eventuali provvedimenti sanzionatori.
5. L'Elenco è aggiornato dalla Struttura.
6. Salva la conservazione dei documenti secondo le disposizioni di legge, l'Elenco pubblicato sul sito internet riporta i dati dei rappresentanti d'interessi e dei portatori di interessi risultanti dagli ultimi aggiornamenti avvenuti; in caso di cancellazione dall'Elenco, i dati e le relazioni annuali presentate rimangono pubblicate in sezione separata dell'Elenco per un anno dalla data di cancellazione.
7. Il trattamento dei dati personali è svolto dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente in materia; agli interessati è fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali, contenente gli elementi riportati nell'allegato B del presente atto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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