Regolamento Regionale
13 ottobre 2017
, n. 6
Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006
(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-10-13;6
Art. 3
(Elenco dei rappresentanti di interessi)
1. E' istituito l'Elenco dei rappresentanti di interessi presso la competente Struttura della Giunta regionale (di seguito, Struttura), individuata con decreto del Segretario generale.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi presso la Giunta regionale o presso gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento e che hanno provveduto ad accreditarsi secondo la procedura di cui all'articolo 4.
3. L'elenco è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Giunta regionale ed è liberamente accessibile.
4. L'Elenco contiene:
6. Salva la conservazione dei documenti secondo le disposizioni di legge, l'Elenco pubblicato sul sito internet riporta i dati dei rappresentanti d'interessi e dei portatori di interessi risultanti dagli ultimi aggiornamenti avvenuti; in caso di cancellazione dall'Elenco, i dati e le relazioni annuali presentate rimangono pubblicate in sezione separata dell'Elenco per un anno dalla data di cancellazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia