Regolamento Regionale 13 ottobre 2017 , n. 6

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006

(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-10-13;6

Art. 5
(Rappresentanti di interessi accreditati automaticamente)
1. I rappresentanti di interessi delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo i criteri stabiliti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento della Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura), nonché i rappresentanti di interessi delle organizzazioni del terzo settore riconosciute formalmente da atti del Consiglio regionale o della Giunta regionale quali partecipanti a tavoli istituzionali di confronto regionale, in virtù del ruolo che esse svolgono, sono automaticamente accreditati presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento e inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. Ai fini del loro accreditamento automatico, le organizzazioni di cui al comma 1 comunicano i nominativi dei propri rappresentanti di interessi mediante apposito modello di cui all'allegato A sottoscritto dal legale rappresentante, o da altro soggetto da questi validamente delegato, indirizzato al Presidente della Giunta regionale.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, i rappresentanti di interessi sono inseriti nell'Elenco. Dell'inserimento è data comunicazione al rappresentante di interessi, alla relativa organizzazione e al Presidente della Giunta regionale.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della l.r. 17/2016.
5. I rappresentanti di interessi già accreditati presso il Consiglio regionale sono iscritti di diritto nell'elenco di cui all'articolo 3 previa presentazione di apposita dichiarazione, utilizzando il modulo di cui all'allegato 5, nella quale gli stessi dichiarano di impegnarsi ad osservare gli obblighi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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