Regolamento Regionale 13 ottobre 2017 , n. 6

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006

(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-10-13;6

Art. 8
(Diritti del rappresentante di interessi)
1. Il rappresentante di interessi accreditato presso la Giunta regionale ha la facoltà di presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e altre comunicazioni relative all'interesse rappresentato.
2. Il rappresentante di interessi accreditato ha facoltà di accedere alle sedi istituzionali della Giunta regionale e degli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento in base alle disposizioni dei provvedimenti della Giunta e degli enti sull'accesso alle rispettive sedi, nonché di acquisire i documenti relativi ai processi decisionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da parte degli enti di cui all'articolo 1 relativamente all'accesso alle rispettive sedi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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