Regolamento Regionale
13 ottobre 2017
, n. 6
Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006
(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-10-13;6
Art. 9
(Controlli)
1. La Struttura svolge i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, anche dopo l'avvenuto accreditamento.
2. Qualora si accerti che il rappresentante di interessi non ha i requisiti previsti dalla l.r. 17/2016, la Struttura, sentito l'interessato, provvede alla cancellazione dall'Elenco. Della cancellazione è data comunicazione al Presidente della Giunta e al soggetto interessato, nonché alle organizzazioni di cui all'art. 5 e ai portatori di interessi che abbiano richiesto l'accreditamento di loro dipendenti o collaboratori in via esclusiva. A tal fine il rappresentante di interessi è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione in merito alla perdita di requisiti ovvero alla sopravvenienza di una delle cause di divieto previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. La Struttura può chiedere ai soggetti accreditati la trasmissione di informazioni e di dati integrativi della relazione di cui all'art. 7, ove questi siano necessari al completamento dei relativi contenuti. Le informazioni e i dati integrativi devono essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza, la relazione si considera incompleta. La Struttura chiede esclusivamente informazioni e dati che riguardino la mancanza dei contenuti obbligatori della relazione indicati dall'art. 7, comma 2, del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia