Regolamento Regionale 13 ottobre 2017 , n. 6

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006

(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-10-13;6

Art. 10
(Sanzioni)
1. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, nonché in caso di falsità delle informazioni contenute nella relazione di cui all'art. 7 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 17/2016, come graduate in base ai commi seguenti del presente articolo.
2. In caso di ritardo fino a sei mesi nella presentazione della relazione o di relazione incompleta, si applica la censura o la sospensione dell'accreditamento fino a 180 giorni.
3. In caso di mancata presentazione della relazione o di presentazione oltre il termine di cui al comma 2, si applica la sanzione della revoca dell'accreditamento.
4. In caso di falsità delle informazioni contenute nella relazione o di violazione di una o più norme comportamentali di cui all'art. 7 comma 1 lettere a) e b), si applica la sospensione dell'accreditamento da 2 mesi a 10 mesi o la revoca dell'accreditamento.
5. In caso violazione di una o più norme comportamentali di cui all'art. 7 comma 1 lettere c) e d), si applica la revoca dell'accreditamento.
6. La sanzione è irrogata nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 4 tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare, nel caso concreto, la gravità, reiterazione e significatività della violazione.
7. In caso di falsità delle informazioni fornite all'atto dell'accreditamento o nei successivi aggiornamenti, si applica la sanzione del mancato accreditamento o di revoca dello stesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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