Regolamento Regionale 13 ottobre 2017 , n. 6

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006

(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-10-13;6

Art. 11
(Procedimento sanzionatorio)
1. Competente all'irrogazione delle sanzioni è il responsabile della funzione preposta al coordinamento del sistema dei controlli della Giunta regionale e del Sistema regionale.
2. Il decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi accreditato le disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione al responsabile di cui al comma 1.
3. Le violazioni possono essere altresì segnalate al responsabile di cui al comma 1 dalla Struttura, qualora emergano comportamenti sanzionabili nell'ambito dell'attività di controllo svolta dalla medesima.
4. Il responsabile di cui al comma 1, indipendentemente dalle segnalazioni di cui ai comma 2 e 3, può altresì intervenire d'ufficio.
5. Il responsabile di cui al comma 1 informa il rappresentante di interessi nei cui confronti è stata fatta la segnalazione ovvero è stato avviato il procedimento d'ufficio di cui al comma 4, e concede un termine perentorio di quindici giorni per presentare delle controdeduzioni. Il rappresentante di interessi può essere altresì convocato per il contraddittorio a sua difesa.
6. Il responsabile di cui al comma 1, sentite le parti in causa, deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del rappresentante di interessi accreditato, della comunicazione di cui al comma 3.
7. Il responsabile di cui al comma 1 comunica ai soggetti interessati la decisione adottata, indicandone i motivi, e provvede, in caso di applicazione di sanzione, alla pubblicazione della stessa sul sito internet della Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l.r. 17/2016.
8. Il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nell'elenco prima di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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