Regolamento Regionale 13 ottobre 2017 , n. 6

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006

(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-10-13;6

Art. 12
(Norme finali)
1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 17/2016 non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le attività svolte dai decisori pubblici nei tavoli tecnici, negli osservatori, nelle consulte o in altri organismi di rappresentanza e consultazione di cui fanno parte e regolati da leggi, regolamenti, delibere della Giunta regionale, decreti dirigenziali o provvedimenti assunti dagli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento e pertanto tali attività sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Non costituisce altresì attività di rappresentanza di interessi la mera partecipazione a convegni o altre iniziative pubbliche che vedano la presenza di decisori pubblici; in ogni caso a tale presenza non si devono accompagnare utilità, anche in via indiretta e accessoria, da parte dei soggetti che svolgono rappresentanza d'interessi o da parte dei portatori d'interessi.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle associazioni e ai comitati che abbiano finalità contingenti e rilievo territoriale limitato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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